Articolo 7 - Convenzione della Legge 6 aprile 1977, n. 184
Articolo 6Articolo 8
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28 maggio 1977
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Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati parti della Convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.
Entrata in vigore il 28 maggio 1977