Articolo 2 bis del Decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129
Articolo 2
Versione
4 agosto 1990
Art. 2-bis. (( 1. La sospensione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , e' ammessa dal 1 dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS.
3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale ))
Entrata in vigore il 4 agosto 1990
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