Articolo 9 del Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343
Articolo 8Articolo 10
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28 aprile 1935
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16 dicembre 2009
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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