Articolo 9 del Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343
Articolo 8Articolo 10
Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343
Articolo 9 del Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343Abrogato
Versione 28 aprile 1935
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/1960, n. 391
Massima: […] La legge 10 giugno 1940 n.653, la quale introdusse provvidenze per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, non è applicabile ai dipendenti dell'istituto nazionale delle assicurazioni (i.N.A.) che rientrano, invece, ai fini della corresponsione della indennità per il predetto richiamo, nella sfera di applicazione del R.d. n.343 del 1935, per il rinvio fatto dall' art.9 del decreto stesso all'art. 2 del R.d. n.641 del 1933. […]
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