Articolo 10 del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178
Articolo 9Articolo 11
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29 dicembre 2009
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9 luglio 2013
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10 giugno 2021
Art. 10. I docenti della scuola 1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile.
Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e puo' conferire a persone di comprovata professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il ((Segretario Generale)) e i responsabili di settore, con le modalita' stabilite nelle delibere di nomina.
Entrata in vigore il 10 giugno 2021
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