Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89
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25 luglio 2007
Art. 2. Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo 1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all' articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2. Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 25 luglio 2007
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