Decreto 7 febbraio 2012, n. 60

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    Giurisprudenza1

    • 1TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 13/02/2014, n. 100
      Provvedimento: N. 01765/2004 REG.RIC. N. 00100/2014 REG.PROV.PRES. N. 01765/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2004, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Panuccio, Antonino Mazza Laboccetta, Mariateresa Montesano, con domicilio eletto presso Vincenzo Panuccio Avv. in Reggio Calabria, via P. Foti, 1; -OMISSIS-; contro Ministero Infrastrutture e Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Reggio Calabria, via del …
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1. 1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara».
      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
      Note alle premesse:
      - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
      - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
      - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
      - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:
      «10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).».
      - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
      - Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
      «8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 , sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».
      - Si riporta il testo dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2009, n. 228:
      «Art. 5. (Direzione generale per la protezione della natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
      a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
      b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
      c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;
      d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ;
      e) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
      f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
      g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita';
      h) coordinamento delle attivita' amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonche' predisposizione del piano generale per le attivita' di vigilanza;
      i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
      l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 , delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversita';
      m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimita' sulle autorizzazioni paesaggistiche;
      n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
      o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
      p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
      q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
      r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
      s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;
      t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
      u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.».
      - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ( Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
      - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 409 del 30.12.2006.
      - Si riporta il testo dell' articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:
      «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell' articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , come modificato dall' articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 .
      2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.».
      - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
      «339. La commissione di riserva di cui all' articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area marina protetta, e' composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
      - Il decreto ministeriale 3 agosto 1999 (Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1999, n. 229.
      - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991 :
      «3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
      a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
      b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
      c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
      d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
      e) la navigazione a motore;
      f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.».
      - Si riporta il testo dell' articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
      «2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».
      - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988 :
      «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
      4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

    • Allegato Regolamento per la disciplina delle attivita' nell'Area Capo Carbonara-Allegato del Decreto 7 febbraio 2012, n. 60





      Parte di provvedimento in formato grafico