Articolo 6 - Accordo della Legge 12 gennaio 2015, n. 5
Articolo 5Articolo 7
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30 gennaio 2015
Articolo 6


Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo

Le Autorita' preposte all'applicazione del presente Accordo sono:
per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.
Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro.
Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo.
Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione.
Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2015