Articolo 6 del Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27
Articolo 5
Versione
10 febbraio 1988
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1988
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