Articolo 5 del Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27
Articolo 4Articolo 5 bis
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10 febbraio 1988
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9 aprile 1988
Art. 5. Finanziamento di programmi speciali 1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanita' per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanita' provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonche' di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunita'. Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanita'.
2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 e' riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , l'importo di lire 850 miliardi per attivita' individuate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. E' altresi' riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attivita' svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 .
(( 4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non piu' del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attivita' didattiche di cui al comma 3 ))
Entrata in vigore il 9 aprile 1988
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