Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 settembre 1982
Art. 11.
Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale e' disposta la restituzione delle cose sequestrate.
La liquidazione delle somme dovute e' effettuata dalla autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982
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