Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 settembre 1982
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Versione
26 novembre 2003
Art. 12.

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.
Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni.
Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso. ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 38, comma 6) che al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all' articolo 12 del presente decreto del Presidente della Repubblica, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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