Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 settembre 1982
Art. 14.
La restituzione delle cose sequestrate e' disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorita' prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorita' di cui al secondo comma.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982
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