Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 settembre 1982
Art. 5.
Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.
Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, puo' autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982
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