Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 settembre 1982
Art. 13.
Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorita' che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.
Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute.
Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non puo' aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982
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