Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 settembre 1982
Art. 16.
Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate e' divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorita' che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonche', quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale e' stata disposta la restituzione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982
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