Articolo 14 - Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171
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Versione
22 giugno 1991
Art. 14.
Norme generali di primo inquadramento
1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e' inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 - allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante - e le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1° luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore di sanita' il riferimento e' quello risultante dall'inquadramento gia' disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 , sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle allegate tabelle n. 1, 2.
3. L'applicazione dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 e' effettuato con riferimento unicamente all'organico complessivo dei singoli profili professionali) comporta la conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata data del 1° luglio 1989.
4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca:
a) i funzionari di amministrazione, gia' appartenenti all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio di almeno 15 anni, nonche' il personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento;
b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianita' di servizio di 15 anni di cui non meno di 8 effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore 25% dei posti disponibili e' conferito a seguito di procedura concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza 1° luglio 1989, cosi' come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6) dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 , per i posti gia' disponibili prima della predetta data e messi a concorso successivamente.
5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione:
i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' effettiva di servizio non inferiore a sette anni nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti requisiti l'inquadramento e' disposto per il nuovo profilo di collaboratore di amministrazione, VI livello professionale.
6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione:
a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate;
b) i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate.
7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico e collaboratore di amministrazione:
a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate;
b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni.
8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e di operatore di amministrazione:
a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni;
b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e qualifiche equiparate.
9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di operatore di amministrazione:
a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni;
b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni.
10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione:
a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni;
b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni.
11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento e' stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica funzionale o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale, conservano ad personam detto profilo con assegnazione del VII livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti e' data facolta' di optare per il profilo di operatore tecnico VII livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 i livelli apicali o le qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I posti temporeneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione organica, del profilo di operatore tecnico.
All'amministrazione e' data facolta' di disporre, a domanda dell'interessato, il trasferimento, in presenza di disponibilita' di organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale profilo. Saranno altresi' ammessi in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta per detto profilo.
12. Per il personale gia' inquadrato nel precedente ordinamento nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di sanita', in presenza di particolari posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente accordo per il III livello professionale, disporra' la conservazione nello stesso III livello del profilo rivestito nel preesistente ordinamento.
13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di preferenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza.
14. L' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le istituzioni di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 . Non trova altresi' applicazione il settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 .
15. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria, hanno facolta', per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168 , in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo.
16. Analoga facolta', a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma, 4, lettera a) e c), puo' essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto in via preminente e con carattere di continuita' funzioni proprie del profilo di primo tecnologo, nonche' per la copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV livello, a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato attribuito da almeno quattro anni la responsabilita' di strutture per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV livello professionale.
17. Per l'esercizio delle facolta' di cui al comma 15 i provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i destinatari del concorso interno.
18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente numero i posti di ricercatore.
Per gli enti ove non siano state ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 , l'inquadramento stesso sara' effettuato nei profili di ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento e' effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' saranno determinate dopo l'applicazione dell' art. 32, comma 10, della legge 7 agosto 1973, n. 519 , nei confronti del personale assunto come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987 . Analogamente le posizioni sopranumerarie del profilo di primo ricercatore degli istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell' art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 .
Entrata in vigore il 22 giugno 1991
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