Articolo 170 del Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689
Articolo 169Articolo 171
Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689
Articolo 170 del Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689Abrogato
Versione 16 luglio 1940
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Versione 16 ottobre 1982
Regolamento-art. 170 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 MAGGIO 1982, N. 655))
Entrata in vigore il 16 ottobre 1982
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 324
Provvedimento: […] La regola che il principio esprime è che, dove il tempo del compimento dell'atto esecutivo e quello della sua conoscenza legale da parte di chi vi abbia interesse non coincidono, il termine decorre dal momento in cui egli avrà esecutivo: sia avuto conoscenza dell'esistenza dell'atto questa il risultato del procedimento predisposto a realizzarla (com'è per la conoscenza dei provvedimenti del giudice), sia che essa derivi dalla conoscenza di un atto che necessariamente ne presuppone uno precedente (di cui non si abbia avuto notizia per non esser previsto ° non procedimento preordinato a essere stato svolto il provocarne la conoscenza) (Cass. 26 agosto 1998 n. 8473; […]
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