Articolo 177 del Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689
Articolo 176Articolo 178
Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689
Articolo 177 del Regolamento del Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689Abrogato
Versione 16 luglio 1940
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Versione 16 ottobre 1982
Regolamento-art. 177 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 MAGGIO 1982, N. 655))
Entrata in vigore il 16 ottobre 1982
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/12/1967, n. 3015
Massima: Nel caso in cui la comunicazione di una sentenza che ha pronunziato sulla Competenza venga eseguita dal cancelliere a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 136 secondo comma cod.proc.civ., la prova della data della consegna, da parte dell'agente postale,del plico raccomandato, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, puo essere conseguita soltanto mediante la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio postale a norma dell'art. 177 secondo comma RD. 18 aprile 1940, n. 689 (regolamento di esecuzione del codice postale). […]
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