Articolo 11 del Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
Articolo 10Articolo 12
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29 giugno 2011
Art. 11. Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente 1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore.
Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all' articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio , in conformita' alle disposizioni del codice civile .
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Note all' art. 11:
La direttiva 68/151/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1968, n. L 65.
Entrata in vigore il 29 giugno 2011
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