Art. 43. Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715 , dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-ter) ((in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER;)) c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte ((della piattaforma unica di allocazione,)) dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943 ;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) ((monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;)) c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE , i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all' articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all' articolo 46 della direttiva 2009/73/CE .
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all' articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715 , dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-ter) ((in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER;)) c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte ((della piattaforma unica di allocazione,)) dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943 ;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) ((monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;)) c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE , i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all' articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all' articolo 46 della direttiva 2009/73/CE .
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all' articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.