Articolo 14 del Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 giugno 2011
Art. 14. Organo di sorveglianza 1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attivita' degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a piu' lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attivita' quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attivita' necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la meta' meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.
4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.
Entrata in vigore il 29 giugno 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente