Art. 46. Disposizioni in materia di rapporti istituzionali 1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
(( 7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , nel territorio e nelle acque territoriali italiane. ))
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
(( 7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , nel territorio e nelle acque territoriali italiane. ))