Art. 30. Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas 1. All' articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.".
2. All' articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".
Note all'art. 30:
Si riportano i testi degli articoli 1 e 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse , come modificati dal presente decreto:
« Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. - 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.»;
« Art.17. Attivita' di vendita ai clienti finali. - 1.
Adecorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».
"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.".
2. All' articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".
Note all'art. 30:
Si riportano i testi degli articoli 1 e 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse , come modificati dal presente decreto:
« Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. - 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.»;
« Art.17. Attivita' di vendita ai clienti finali. - 1.
Adecorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».