Articolo 4 del Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3
Articolo 3Articolo 4 bis
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29 gennaio 2009
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29 marzo 2009
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28 febbraio 2010
Art. 4. Disposizioni per assicurare la funzionalita'
delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali 1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009 ((e 2010)) , il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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