Art. 3.
La nomina del curatore speciale puo' essere fatta soltanto per provvedere:
1) ad atti di ordinaria amministrazione e ad atti conservativi o cautelati ((o ad altri atti che non possono essere differiti)) senza grave pregiudizio del rappresentato;
2) alla erogazione di somme di danaro appartenenti al rappresentato, occorrendo all'uopo prelevate, per soddisfare a imprescindibili necessita', dei prossimi congiunti di esso gia' viventi, o a carico.
Il decreto di nomina specifica i singoli atti demandati al curatore, o, se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, i beni ai quali gli atti stessi si riferiscono.
Quando il curatore debba provvedere alla erogazione di somme, ai sensi del n. 2 del primo comma, il decreto di nomina determina l'ammontare della somma da erogarsi e stabilisce le modalita' e le cautele dell'erogazione stessa.
La nomina del curatore speciale puo' essere fatta soltanto per provvedere:
1) ad atti di ordinaria amministrazione e ad atti conservativi o cautelati ((o ad altri atti che non possono essere differiti)) senza grave pregiudizio del rappresentato;
2) alla erogazione di somme di danaro appartenenti al rappresentato, occorrendo all'uopo prelevate, per soddisfare a imprescindibili necessita', dei prossimi congiunti di esso gia' viventi, o a carico.
Il decreto di nomina specifica i singoli atti demandati al curatore, o, se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, i beni ai quali gli atti stessi si riferiscono.
Quando il curatore debba provvedere alla erogazione di somme, ai sensi del n. 2 del primo comma, il decreto di nomina determina l'ammontare della somma da erogarsi e stabilisce le modalita' e le cautele dell'erogazione stessa.