Articolo 5 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 4Articolo 6
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31 luglio 1999
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1 gennaio 2003
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22 febbraio 2014
Art. 5-bis. (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 , il Ministero della sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanita', i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.
((45)) ------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 , ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012 .
Entrata in vigore il 22 febbraio 2014
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