E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 , fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio. (39) (42) (55) ((57)) 2. Il personale medico universitario di cui all' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , cessa dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di eta' di sessantasette anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle predette attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei anni e all'eta' di sessantotto anni se alla predetta data avra' compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le universita' e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivita' assistenziali strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca. (22)
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8.
------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 21/3/2001, n.12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), aggiunto dall' art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all' art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di eta' ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra universita' e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalita' e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivita' assistenziali strettamente connesse all'attivita' didattica e di ricerca". ------------- AGGIORNAMENTO (39)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n. 33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell' art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'". ------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'". ------------- AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 , possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'".