Articolo 15 decies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15 noviesArticolo 15 undecies
Versione
31 luglio 1999
Art. 15-decies. (( (Obbligo di appropriatezza) )) (( 1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3. Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall' articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449 , sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 31 luglio 1999
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