Art. 19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (6)
(( 2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis. )) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come sostituito dall' art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili."
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (6)
(( 2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis. )) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come sostituito dall' art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili."