Articolo 8 septies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 8 sexiesArticolo 8 octies
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31 luglio 1999
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27 settembre 2000
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1 gennaio 2001
Art. 8-septies. (Prestazioni erogate in forma indiretta) 1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero. ((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 92, comma 16) che "Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per la erogabilita' di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, e' prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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