Articolo 6 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 6Articolo 6 ter
Versione
31 luglio 1999
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27 gennaio 2000
Art. 6-bis. (Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture del Servizio sanitario nazionale) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)) .
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997. ((14)) 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997. ((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che il termine previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo e' differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2000
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