Articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 3 quaterArticolo 3 sexies
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
30 dicembre 1993
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Versione
31 luglio 1999
Art. 7. (Dipartimenti di prevenzione). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229)) .
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.
Entrata in vigore il 31 luglio 1999
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