Articolo 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 7 terArticolo 7 quinquies
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1 gennaio 1993
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30 dicembre 1993
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31 luglio 2021
Art. 16. Formazione 1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale ((, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente)) e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
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