Articolo 7 ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 7 bisArticolo 16
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31 luglio 1999
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27 settembre 2000
Art. 7-ter. (Funzioni del dipartimento di prevenzione) 1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica, anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
((f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.)) 2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico- degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Entrata in vigore il 27 settembre 2000
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