Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95
Articolo 8
Versione
21 giugno 2016
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 , le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240 :
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - (Omissis).
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente