Articolo 2 del Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
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15 gennaio 2012
Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;
f) lavori e servizi sensibili.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2012
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