Articolo 10 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 marzo 2013
Art. 10. Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti nazionali in materia di istruzione scolastica e universitaria, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.
Entrata in vigore il 2 marzo 2013
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