Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 febbraio 1979 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' approvato l'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del titolo V dell'accordo stesso. - Articolo 3Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.