Art. 9. Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. ((La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata)) .
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
(( 3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale )) 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto ((a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano)) .
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. ((La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata)) .
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
(( 3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale )) 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto ((a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano)) .