Articolo 56 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 49Articolo 50
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24 novembre 2007
Art. 56. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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