Art. 60. Abrogazioni 1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante codice della proprieta' industriale.
2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 .
3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319 , contenuto nell' articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 , ((. . . )) 2 maggio 1994, n. 319, ((e 20 settembre 2002, n. 229,)) si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 .
3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319 , contenuto nell' articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 , ((. . . )) 2 maggio 1994, n. 319, ((e 20 settembre 2002, n. 229,)) si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.