Articolo 21 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19Articolo 22
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24 novembre 2007
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10 febbraio 2016
Art. 21. Condizioni per il riconoscimento 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento ((sono rilasciati)) da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)) .
2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione ((per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente)) , nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)) ;
c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.
(( 3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1) )) (( 4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e). ))
Entrata in vigore il 10 febbraio 2016
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