Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 luglio 1956
Art. 6.
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Entrata in vigore il 1 luglio 1956
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