Articolo 11 - Accordo di sede
Articolo 10Articolo 12
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27 gennaio 2006
ARTICOLO 11
PERSONALE DELLA AUTORITA'
1. Il personale della Autorita' sara' composto dalle seguenti categorie:
a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al
regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' Europee
- funzionari
- agenti temporanei
- agenti a contratto
- agenti ausiliari b) personale esterno
- esperti nazionali distaccati (END)
- esperti a contratto, incaricati di studi, ecc.
il personale esterno con incarichi ad hoc di natura specialistica della Autorita' viene considerato "esperto incaricato dalla Autorita'". I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Autorita' e agli esperti incaricati dalla Autorita' mireranno unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Autorita', e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorita'
i) godranno dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni;
ii) saranno esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorita';
iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri;
iv) godranno, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti.
vi) potranno importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorita' e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale.
vii) beneficeranno, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorita' nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorita', qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.
viii) potranno esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorita', senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata (la un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorita' o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Autorita', comunque, si impegnera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai paragrafi precedenti, al Direttore esecutivo della Autorita' e ai membri del suo gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunita', agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. Oltre i privilegi e le immunita' suddette i membri del personale, che non sono residenti permanenti in Italia al momento della loro assunzione in servizio presso l'Autorita' ed i funzionari assunti dall'Autorita' prima del trasferimento a Parma, potranno acquistare un autoveicolo in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro residenza in Italia; l'autoveicolo e' registrato in una serie speciale.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
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