Articolo 6 - Accordo di sede
Articolo 5Articolo 7
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27 gennaio 2006
ARTICOLO 6
RESPONSABIILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI.
La Autorita' sara' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorita' di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilita' sara' in principio disciplinata dal diritto italiano. La Autorita' dovra' tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. La Autorita' stipulera' un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
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