Articolo 12 - Accordo di sede
Articolo 11Articolo 13
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27 gennaio 2006
ARTICOLO 12
SICUREZZA SOCIALE
1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,
a) i funzionari e gli agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea; b) gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine; c) gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati dalla Autorita' i contributi previsti dalla normativa in vigore. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorita' sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorita', o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sara' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorita', o a suo nome.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
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