Articolo 5 - Accordo di sede
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 gennaio 2006
ARTICOLO 5
RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE
La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Autorita' sul territorio italiano, di atti o omissioni della Autorita' o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa avra' diritto di rivalsa nei confronti della Autorita'.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente