Articolo 10 - Accordo di sede
Articolo 9Articolo 11
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27 gennaio 2006
ARTICOLO 10
VEICOLI DELLA AUTORITA'
La Autorita' sara' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati ualle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Autorita' sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
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