Articolo 4 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 19
Articolo 3Articolo 5
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24 gennaio 1992
Articolo 4
Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito indicate come "espropriazione") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per pubblico interesse, e contro un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e siano adottate in conformita' con la legge. Tale indennizzo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento o dei proventi espropriati calcolato nel momento immediatamente precedente a quello in cui la misura di esproprio presa o da prendere diventi di dominio pubblico, sara' corrisposto senza indebito ritardo e dovra' essere di effettivo realizzo e liberamente trasferibile. Tale indennizzo comprendera' gli interessi a partire dalla data dell'esproprio fino alla data del rimborso.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992