Art. 3. 1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".
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10 settembre 1988
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- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/05/2025, n. 12136Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 788/2023 R.G. proposto da: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis. -ricorrente- contro REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA rappresentato e difeso dall'avvocato MENINI CLAUDIA, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1321/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal …Leggi di più...
- responsabilità patrimoniale·
- successione a titolo universale·
- contributo unificato·
- trasferimento funzioni amministrative·
- art. 360 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- successione a titolo particolare·
- soppressione enti pubblici·
- regolamento attuativo legge n. 520/1993·
- liquidazione enti pubblici