Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396
Articolo 2Articolo 4
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10 settembre 1988
Art. 3. 1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".
Entrata in vigore il 10 settembre 1988
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